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Roma, 11 maggio 2017

 

Circolare n. 89/2017

 

Oggetto: Tributi – Disposizioni contenute nella cd “Manovrina 2017” – D.L. 24.4.2017, n.50, su S.O. alla G.U. n.95 del 24.4.2017.

 

Si illustrano di seguito le disposizioni di carattere tributario contenute nella manovra correttiva 2017 indicata in oggetto.

 

Split payment (art.1) – E’ stata estesa l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti Iva (cosiddetto split payment): tutti i fornitori delle pubbliche amministrazioni, pur emettendo una fattura con addebito di Iva, incassano solo l’ammontare dell’imponibile, mentre l’imposta viene versata direttamente all’Erario dalla pubblica amministrazione. Con le nuove disposizioni il meccanismo viene esteso ai fornitori di tutte le amministrazioni, enti ed altri soggetti inclusi nel conto consolidato della PA, delle società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente dallo Stato, delle società controllate di diritto dagli enti pubblici territoriali, nonché delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della borsa italiana. L’estensione opera con riferimento alle fatture emesse a far data dall’1 luglio 2017.

 

Detrazione IVA (art.2) – E’ stato ristretto l’ambito temporale per esercitare la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti. In particolare è stato previsto che il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto stesso (in precedenza la detrazione poteva essere esercitata con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto era sorto).

 

Restrizioni alle compensazione (art.3) – Per contrastare le indebite compensazioni fiscali, è stato previsto che per le compensazioni oltre 5 mila euro sia necessario il visto di conformità sulla dichiarazione (in precedenza 15 mila euro). La modifica rileva ai fini dell’Iva, delle imposte sui redditi, delle addizionali, delle ritenute alla fonte, delle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, nonché ai fini Irap. Restano escluse le compensazioni relative ai rimborsi Iva trimestrali. In caso di violazione è previsto, oltre al recupero dell’ammontare del credito utilizzato, l’applicazione della sanzione del 30 per cento.

 

ACE (Art.7) – E’ stato previsto che l’incentivo alla crescita economica introdotto col DL n.201/2011 venga calcolato con riferimento agli incrementi patrimoniali degli ultimi cinque anni e non con riferimento a tutti gli incrementi realizzati a decorrere dal 2011. Si rammenta che l’ACE è un’agevolazione fiscale per le imprese che si capitalizzano con patrimonio proprio.

 

Clausole di salvaguardia IVA (art.9) – Sono state ritoccate le clausole di salvaguardia che, com’è noto, prevedono l’aumento automatico dell’Iva nel caso lo Stato non riesca a reperire le risorse pianificate. La manovra correttiva ha previsto che l’aliquota del 10 per cento passi all’11,5 nel 2018, al 12% nel 2019 e al 13% nel 2020. Per l’Iva del 22% è stata prevista l’aliquota al 25% dal 2018, al 25,4% dal 2019, al 24,9 per cento dal 2020 e di nuovo al 25 per cento dal 2021. E’ ovviamente auspicabile che tali clausole non scattino mai.

 

Reclamo e mediazione (art.10) – E’ stato previsto che per gli atti notificati dall’1 gennaio 2018 si potrà esperire reclamo e mediazione per importi fino a 50 mila euro (in precedenza 20 mila).

 

Definizione agevolata controversie tributarie (art.11) – E’ stata introdotta la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 31 dicembre 2016 con l’Agenzia delle Entrate in ogni stato di giudizio. Sono esclusi i contenziosi che riguardano l’Iva all’importazione, gli aiuti di Stato, i dazi e le accise. La definizione agevolata avviene col pagamento delle imposte dovute più l’applicazione degli interessi, senza la corresponsione delle sanzioni e degli interessi di mora. La domanda di definizione va presentata entro il 30 settembre 2017. Se l’importo dovuto supera i 2 mila euro potrà essere rateizzato in tre scadenze (30 settembre e 30 novembre 2017 e 30 giugno 2018).

 

IRI per imprenditori individuali e società di persone (art.58) – L’imposta sul reddito di impresa introdotta per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria con la Legge di Bilancio 2017 prevede che il reddito di impresa sia escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e tassato separatamente con l’aliquota Ires che dall’1 gennaio 2017 è pari al 24 per cento. La manovra correttiva ha ora previsto la procedura per uscire dal regime IRI. In particolare, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi di imposta di applicazione dell’IRI concorreranno a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti sarà riconosciuto un credito di imposta in misura pari all’imposta pagata a titolo di IRI.

 

Transfer pricing (art.59) – Sono stati modificati i criteri di determinazione dei componenti di reddito derivanti da operazioni tra società residenti e non residenti legate da rapporti di controllo.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Codirettore

D/d

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S.O. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 

Disposizioni urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi sismici e misure per lo sviluppo. 

 

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
misure finanziarie e per il contenimento della spesa pubblica; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
strumenti volti a consentire, in favore degli enti territoriali,  una
migliore perequazione delle risorse e la programmazione  di  nuovi  o
maggiori investimenti; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre nuove
iniziative volte a tutelare le popolazioni colpite da eventi  sismici
nell'anno 2016 e 2017; 
  Considerata l'urgenza  di  misure  volte  a  favorire  la  crescita
economica del Paese; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 aprile 2017; 
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture  e  dei
trasporti. 
 
                                EMANA 
                     il seguente decreto-legge: 
 

                              TITOLO I

         DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

 

                               CAPO I

                 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

 
                               Art. 1 
        (Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale) 
  1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per  le  cessioni  di
beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei  confronti  della
Pubblica Amministrazione, come definita  dall'articolo  1,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e  successive  modificazioni  e
integrazioni, per le  quali  i  cessionari  o  committenti  non  sono
debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in  materia  d'imposta
sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata  dai  medesimi
secondo  modalita'  e  termini  fissati  con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze."; 
  b)  dopo  il  comma  1  sono  inseriti  i  seguenti:   "1-bis.   Le
disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  anche  alle  operazioni
effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 
  a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo  comma,
nn. 1) e 2), del codice civile,  direttamente  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 
  b) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo  comma,
n. 1), del  codice  civile,  direttamente  dalle  regioni,  province,
citta' metropolitane, comuni, unioni di comuni; 
  c) societa' controllate direttamente  o  indirettamente,  ai  sensi
dell'articolo 2359, primo comma, n.  1),  del  codice  civile,  dalle
societa' di cui  alle  lettere  a)  e  b),  ancorche'  queste  ultime
rientrino fra le societa'  di  cui  alla  lettera  d)  ovvero  fra  i
soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196; 
  d) societa' quotate  inserite  nell'indice  FTSE  MIB  della  Borsa
italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
di cui al comma 1 puo' essere individuato un  indice  alternativo  di
riferimento per il mercato azionario. 
  1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano  fino  al
termine di scadenza della misura speciale di  deroga  rilasciata  dal
Consiglio  dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo  395  della
direttiva 2006/112/CE."; 
  c) il comma 2 e' abrogato. 
  2. All'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole "degli enti pubblici" sono sostituite dalla parola "dei". 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stabilite le disposizioni di  attuazione  del  presente
articolo. 
  4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   alle
operazioni per le quali e' emessa fattura a  partire  dal    luglio
2017. 
 
                               Art. 2 
   (Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA) 
  1. All'articolo 19, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo  e'  sostituito
dal seguente: "Il diritto alla detrazione  dell'imposta  relativa  ai
beni e servizi acquistati  o  importati  sorge  nel  momento  in  cui
l'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al  piu'  tardi  con  la
dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione e'
sorto ed alle condizioni  esistenti  al  momento  della  nascita  del
diritto medesimo." 
  2. All'articolo 25, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  le  parole  da:  ",  ovvero"  a
"imposta." sono sostituite dalle seguenti: "nella quale e' esercitato
il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il
termine  di  presentazione  della  dichiarazione   annuale   relativa
all'anno di ricezione della fattura e  con  riferimento  al  medesimo
anno." 
 
                               Art. 3 
 (Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni) 
  1. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo sono soppresse le parole: "di cui  all'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.
602" e le parole "15.000 euro annui" sono sostituite  con  le  parole
"5.000 euro annui"; 
  b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto  il  seguente:  "Nei  casi  di
utilizzo in compensazione, ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti  di  cui  al  presente
comma  in  violazione  dell'obbligo  di  apposizione  del  visto   di
conformita' o della sottoscrizione di  cui  al  primo  periodo  sulle
dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero  nei  casi  di
utilizzo in compensazione ai  sensi  dello  stesso  articolo  17  dei
crediti che emergono da dichiarazioni  con  visto  di  conformita'  o
sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli  abilitati,  con
l'atto di cui all'articolo 1, comma  421,  della  legge  30  dicembre
2004, n.  311,  l'ufficio  procede  al  recupero  dell'ammontare  dei
crediti utilizzati in violazione delle  modalita'  di  cui  al  primo
periodo e  dei  relativi  interessi,  nonche'  all'irrogazione  delle
sanzioni." 
  2. All'articolo 10, comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al numero 7: 
  1. al primo periodo, le parole: "15.000 euro annui" sono sostituite
con le parole: "5.000 euro annui"; 
  2. dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: 
  "Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi  dell'articolo  17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui  al
presente comma in violazione dell'obbligo di previa  apposizione  del
visto di conformita' o della sottoscrizione di cui al  primo  periodo
sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi
di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso  articolo  17  dei
crediti che emergono da dichiarazioni  con  visto  di  conformita'  o
sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli  abilitati,  con
l'atto di cui all'articolo 1, comma  421,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311 l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti
utilizzati in violazione delle modalita' di cui al  primo  periodo  e
dei relativi interessi, nonche' all'irrogazione delle sanzioni." 
  b) al numero 7-bis le parole: "15.000 euro" sono  sostituite  dalle
seguenti "5.000 euro". 
  3. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, le parole: "per importi superiori  a  5.000  euro  annui,"  sono
sostituite dalle seguenti: "ovvero dei crediti relativi alle  imposte
sui redditi e alle relative addizionali, alle  ritenute  alla  fonte,
alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sul  reddito,  all'imposta
regionale sulle attivita'  produttive  e  dei  crediti  d'imposta  da
indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi". 
  4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente "Per il pagamento delle
somme  dovute,  di  cui  al  periodo  precedente,  non  e'  possibile
avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni". 
 

                            *****OMISSIS*****

 

                                Art. 7 
                  (Rideterminazione della base Ace) 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) ai commi 2 e 5 le parole "dell'esercizio in corso al 31 dicembre
2010"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "del   quinto   esercizio
precedente"; 
  b) al comma 6-bis le parole "all'esercizio in corso al 31  dicembre
2010"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "al   quinto   esercizio
precedente". 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire  dal  periodo
di imposta successivo a quello in corso alla  data  del  31  dicembre
2016. 
  3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  il  comma
552  e'  sostituito  dal  seguente:  "552.  Per  i  soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
come sostituito dalla lettera e) del comma 550 del presente articolo: 
  a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla  data
del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento  di  capitale  proprio,
anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e  il
patrimonio netto al 31 dicembre 2010; 
  b) a partire dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in  corso
alla data del 31 dicembre 2016  e  fino  a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche  la
differenza  fra  il  patrimonio  netto  al  31  dicembre  2015  e  il
patrimonio  netto  al  31  dicembre  del  quinto  periodo   d'imposta
precedente a quello per il quale si applica detto articolo 1.". 
  4. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini  dell'imposta  sui
redditi delle societa' relativo al  periodo  d'imposta  successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2016 e' effettuata considerando  quale
imposta del periodo precedente  quella  che  si  sarebbe  determinata
applicando le disposizioni di cui al comma 1. 
 

                            *****OMISSIS*****

 
                                 Art. 9 
(Avvio  della  sterilizzazione   delle   clausole   di   salvaguardia
          concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise) 
  1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera  a),  le  parole  "e'  incrementata  di  tre  punti
percentuali dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti:  "e'
incrementata di 1,5 punti  percentuali  dal    gennaio  2018  e  di
ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e  di
un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020"; 
  b) alla lettera b), le parole "e di ulteriori 0,9 punti percentuali
dal 1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "e di  ulteriori
0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la  medesima  aliquota  e'
ridotta di 0,5 punti percentuali a  decorrere  dal    gennaio  2020
rispetto all'anno  precedente  ed  e'  fissata  al  25  per  cento  a
decorrere dal 1° gennaio 2021"; 
  c) alla lettera c),  le  parole  "2018",  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: "2019". 

 

                               CAPO II

            DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

 
                               Art. 10 
                       (Reclamo e mediazione) 
  1.  All'articolo  17-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, le parole: "ventimila  euro"  sono  sostituite
dalle seguenti: "cinquantamila euro". 
  2.  Le  modifiche  di  cui  al  comma  1  si  applicano  agli  atti
impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. 
  3. All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111,  dopo  la  parola:  "ente",  sono  inserite  le   seguenti:   "e
dell'agente della riscossione". 
 
 
                               Art. 11
        (Definizione agevolata delle controversie tributarie) 
  1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in  cui
e' parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e  grado  del
giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di  rinvio,
possono essere definite, a  domanda  del  soggetto  che  ha  proposto
l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la
legittimazione, col pagamento di tutti gli importi  di  cui  all'atto
impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e
degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di  cui  all'articolo
20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo  alla  notifica
dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e  gli  interessi
di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  2. In caso di controversia relativa esclusivamente  agli  interessi
di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la  definizione
e' dovuto il quaranta per cento degli importi  in  contestazione.  In
caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni  collegate
ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcun
importo qualora il rapporto relativo ai tributi  sia  stato  definito
anche con modalita' diverse dalla presente definizione. 
  3. Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio  in
primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016  e  per
le quali alla data di presentazione della domanda di cui al  comma  1
il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. 
  4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche
solo in parte: 
  a)  le  risorse  proprie  tradizionali  previste  dall'articolo  2,
paragrafo 1, lettera a), delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,
del  26  maggio  2014,  e  l'imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa
all'importazione; 
  b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai  sensi
dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015. 
  5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le  disposizioni
previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.
218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non  e'  ammesso
il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro.
Il termine per  il  pagamento  degli  importi  dovuti  ai  sensi  del
presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento
del totale delle somme dovute,  scade  il  30  settembre  2017  e  il
contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) per  il
2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per
cento delle somme dovute, e' fissata al 30 novembre; b) per il  2018,
la scadenza della terza e ultima rata,  pari  al  residuo  venti  per
cento delle somme dovute, e'  fissata  al  30  giugno.  Per  ciascuna
controversia  autonoma  e'  effettuato  un  separato  versamento.  Il
contribuente che abbia manifestato la  volonta'  di  avvalersi  della
definizione agevolata di cui all'articolo  6,  del  decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge  
dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della  stessa
disposizione,  puo'  usufruire  della  definizione  agevolata   delle
controversie tributarie solo unitamente a quella di cui  al  predetto
articolo 6. . La definizione si perfeziona  con  il  pagamento  degli
importi dovuti ai sensi del presente articolo  o  della  prima  rata.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona
con la sola presentazione della domanda. 
  6. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna  controversia  autonoma
e' presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta
di bollo. Per controversia autonoma  si  intende  quella  relativa  a
ciascun atto impugnato. 
  7.  Dagli  importi  dovuti  ai  sensi  del  presente  articolo   si
scomputano quelli gia' versati per effetto delle disposizioni vigenti
in materia di riscossione in  pendenza  di  giudizio  nonche'  quelli
dovuti per  la  definizione  agevolata  di  cui  all'articolo  6  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. La definizione non da' comunque
luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche'  eccedenti
rispetto a quanto  dovuto  per  la  definizione.  Gli  effetti  della
definizione  perfezionata  prevalgono  su  quelli   delle   eventuali
pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima  dell'entrata
in vigore del presente articolo. 
  8. Le controversie  definibili  non  sono  sospese,  salvo  che  il
contribuente faccia apposita richiesta  al  giudice,  dichiarando  di
volersi avvalere delle disposizioni del  presente  articolo.  In  tal
caso il processo e' sospeso fino al 10 ottobre 2017.  Se  entro  tale
data  il  contribuente  avra'  depositato  copia  della  domanda   di
definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata,
il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. 
  9. Per le controversie definibili  sono  sospesi  per  sei  mesi  i
termini  di   impugnazione,   anche   incidentale,   delle   pronunce
giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data  di  entrata
in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017. 
  10. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31
luglio 2018 con le modalita' previste per la notificazione degli atti
processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni  dinanzi
all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in
cui la definizione della lite e' richiesta in  pendenza  del  termine
per impugnare, la pronuncia  giurisdizionale  puo'  essere  impugnata
unitamente al diniego della definizione entro sessanta  giorni  dalla
notifica di quest'ultimo. Il processo  si  estingue  in  mancanza  di
istanza di trattazione presentata entro il  31  dicembre  2018  dalla
parte  che  ne   ha   interesse.   L'impugnazione   della   pronuncia
giurisdizionale e del diniego, qualora la  controversia  risulti  non
definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le  spese  del
processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 
  11. La definizione perfezionata dal  coobbligato  giova  in  favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia  piu'
pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo  del  comma
7. 
  12. Con uno o piu' provvedimenti del direttore  dell'agenzia  delle
entrate sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del  presente
articolo. 
  13. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17,  comma
12 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  le  maggiori  entrate
derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo   non   dovessero
realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17,  commi  da
12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009.  Nel  caso  di
realizzazione di ulteriori introiti rispetto  alle  maggiori  entrate
previste, gli stessi possono  essere  destinati,  prioritariamente  a
compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di
cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016
n, 232,  nonche',  per  l'eventuale  eccedenza,  al  reintegro  anche
parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni  e  programmi  di
spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13,  da  disporre
con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
 

                          *****OMISSIS*****

 

                               Art. 58 
(Modifiche alla  disciplina  dell'imposta  sul  reddito  di  impresa:
disciplina del trattamento  delle  riserve  imposta  sul  reddito  di
      impresa presenti al momento della fuoriuscita dal regime) 
  1. All'articolo 55-bis del testo unico delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 6, e' aggiunto  il  seguente:  "6-bis  In
caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente  articolo  anche  a
seguito di cessazione dell'attivita', le  somme  prelevate  a  carico
delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di  applicazione
delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse
sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono  a  formare
il reddito complessivo dell'imprenditore,  dei  collaboratori  o  dei
soci; ai medesimi soggetti e' riconosciuto un  credito  d'imposta  in
misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo." 
 
                               Art. 59 
                         (Transfer pricing) 
  1. All'articolo 110, del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  "7. I componenti del reddito derivanti da operazioni  con  societa'
non  residenti  nel  territorio  dello  Stato,  che  direttamente   o
indirettamente controllano l'impresa,  ne  sono  controllate  o  sono
controllate dalla  stessa  societa'  che  controlla  l'impresa,  sono
determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero
stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti  in  condizioni  di
libera concorrenza e in circostanze  comparabili,  se  ne  deriva  un
aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se  ne
deriva una diminuzione del  reddito,  secondo  le  modalita'  e  alle
condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base
delle  migliori  pratiche  internazionali,   le   linee   guida   per
l'applicazione del presente comma.". 
  2.  Dopo  l'articolo  31-ter  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e' inserito il seguente: 
  "Articolo 31-quater: 1. La rettifica in diminuzione del reddito  di
cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo' essere riconosciuta: 
  a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorita' competenti
degli Stati esteri a  seguito  delle  procedure  amichevoli  previste
dalle convenzioni internazionali contro  le  doppie  imposizioni  sui
redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990; 
  b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di  attivita'
di cooperazione internazionale i  cui  esiti  siano  condivisi  dagli
Stati partecipanti; 
  c) a seguito di istanza da parte del  contribuente  da  presentarsi
secondo le modalita' e  i  termini  previsti  con  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di  una  rettifica  in
aumento definitiva e conforme  al  principio  di  libera  concorrenza
effettuata da uno Stato con il quale e' in vigore una convenzione per
evitare le doppie imposizioni sui redditi che  consenta  un  adeguato
scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la  facolta'  per
il  contribuente  di   richiedere   l'attivazione   delle   procedure
amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.". 
 

                         *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO