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Roma, 11 maggio 2017
Circolare n. 89/2017
Oggetto:
Tributi – Disposizioni contenute nella cd “Manovrina 2017” – D.L. 24.4.2017,
n.50, su S.O. alla G.U. n.95 del 24.4.2017.
Si
illustrano di seguito le disposizioni di carattere tributario contenute nella
manovra correttiva 2017 indicata in oggetto.
Split payment (art.1) – E’ stata estesa l’applicazione del
meccanismo della scissione dei pagamenti Iva (cosiddetto split payment): tutti i fornitori delle pubbliche amministrazioni,
pur emettendo una fattura con addebito di Iva, incassano solo l’ammontare dell’imponibile,
mentre l’imposta viene versata direttamente all’Erario dalla pubblica
amministrazione. Con le nuove disposizioni il meccanismo viene esteso ai
fornitori di tutte le amministrazioni, enti ed altri soggetti inclusi nel conto
consolidato della PA, delle società controllate di diritto o di fatto,
direttamente o indirettamente dallo Stato, delle società controllate di diritto
dagli enti pubblici territoriali, nonché delle società quotate inserite
nell’indice FTSE MIB della borsa italiana. L’estensione opera con riferimento
alle fatture emesse a far data dall’1 luglio 2017.
Detrazione IVA (art.2) – E’ stato ristretto
l’ambito temporale per esercitare la detrazione dell’Iva assolta sugli
acquisti. In particolare è stato previsto che il diritto alla detrazione potrà
essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il
diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della
nascita del diritto stesso (in precedenza la detrazione poteva essere esercitata
con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il
diritto era sorto).
Restrizioni alle compensazione (art.3) – Per contrastare le
indebite compensazioni fiscali, è stato previsto che per le compensazioni oltre
5 mila euro sia necessario il visto di conformità sulla dichiarazione (in
precedenza 15 mila euro). La modifica rileva ai fini dell’Iva, delle imposte
sui redditi, delle addizionali, delle ritenute alla fonte, delle imposte
sostitutive delle imposte sul reddito, nonché ai fini Irap. Restano escluse le
compensazioni relative ai rimborsi Iva trimestrali. In caso di violazione è
previsto, oltre al recupero dell’ammontare del credito utilizzato,
l’applicazione della sanzione del 30 per cento.
ACE (Art.7) – E’ stato previsto
che l’incentivo alla crescita economica introdotto col DL n.201/2011 venga
calcolato con riferimento agli incrementi patrimoniali degli ultimi cinque anni
e non con riferimento a tutti gli incrementi realizzati a decorrere dal 2011.
Si rammenta che l’ACE è un’agevolazione fiscale per le imprese che si
capitalizzano con patrimonio proprio.
Clausole di salvaguardia IVA (art.9) – Sono state
ritoccate le clausole di salvaguardia che, com’è noto, prevedono l’aumento
automatico dell’Iva nel caso lo Stato non riesca a reperire le risorse
pianificate. La manovra correttiva ha previsto che l’aliquota del 10 per cento
passi all’11,5 nel 2018, al 12% nel 2019 e al 13% nel 2020. Per l’Iva del 22% è
stata prevista l’aliquota al 25% dal 2018, al 25,4% dal 2019, al 24,9 per cento
dal 2020 e di nuovo al 25 per cento dal 2021. E’ ovviamente auspicabile che
tali clausole non scattino mai.
Reclamo e mediazione (art.10) – E’ stato previsto
che per gli atti notificati dall’1 gennaio 2018 si potrà esperire reclamo e
mediazione per importi fino a 50 mila euro (in precedenza 20 mila).
Definizione agevolata controversie tributarie
(art.11)
– E’ stata introdotta la definizione agevolata delle controversie tributarie
pendenti al 31 dicembre 2016 con l’Agenzia delle Entrate in ogni stato di
giudizio. Sono esclusi i contenziosi che riguardano l’Iva all’importazione, gli
aiuti di Stato, i dazi e le accise. La definizione agevolata avviene col
pagamento delle imposte dovute più l’applicazione degli interessi, senza la
corresponsione delle sanzioni e degli interessi di mora. La domanda di
definizione va presentata entro il 30 settembre 2017. Se l’importo dovuto
supera i 2 mila euro potrà essere rateizzato in tre scadenze (30 settembre e 30
novembre 2017 e 30 giugno 2018).
IRI per imprenditori individuali e società di
persone (art.58)
– L’imposta sul reddito di impresa introdotta per gli imprenditori individuali
e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di
contabilità ordinaria con la Legge di Bilancio 2017 prevede che il reddito di
impresa sia escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e
tassato separatamente con l’aliquota Ires che dall’1 gennaio 2017 è pari al 24
per cento. La manovra correttiva ha ora previsto la procedura per uscire dal
regime IRI. In particolare, le somme prelevate a carico delle riserve di utili
formate nei periodi di imposta di applicazione dell’IRI concorreranno a formare
il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai
medesimi soggetti sarà riconosciuto un credito di imposta in misura pari
all’imposta pagata a titolo di IRI.
Transfer
pricing (art.59) – Sono stati modificati
i criteri di determinazione dei componenti di reddito derivanti da operazioni
tra società residenti e non residenti legate da rapporti di controllo.
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Daniela Dringoli |
Allegato uno |
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Codirettore |
D/d |
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© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
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S.O. alla G.U. n. 95 del
24.4.2017
DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favoredegli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite daeventi sismici e misure per lo sviluppo.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurremisure finanziarie e per il contenimento della spesa pubblica; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurrestrumenti volti a consentire, in favore degli enti territoriali, unamigliore perequazione delle risorse e la programmazione di nuovi omaggiori investimenti; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre nuoveiniziative volte a tutelare le popolazioni colpite da eventi sismicinell'anno 2016 e 2017; Considerata l'urgenza di misure volte a favorire la crescitaeconomica del Paese; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nellariunione dell'11 aprile 2017; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e deiMinistri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e deitrasporti. EMANA il seguente decreto-legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
FINANZA PUBBLICA
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ENTRATE
Art. 1 (Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale) 1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per le cessioni dibeni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dellaPubblica Amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni eintegrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sonodebitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'impostasul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimisecondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministrodell'economia e delle finanze."; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Ledisposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazionieffettuate nei confronti dei seguenti soggetti: a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza delConsiglio dei Ministri e dai Ministeri; b) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province,citta' metropolitane, comuni, unioni di comuni; c) societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensidell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dallesocieta' di cui alle lettere a) e b), ancorche' queste ultimerientrino fra le societa' di cui alla lettera d) ovvero fra isoggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre2009, n. 196; d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsaitaliana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanzedi cui al comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo diriferimento per il mercato azionario. 1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino altermine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dalConsiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 delladirettiva 2006/112/CE."; c) il comma 2 e' abrogato. 2. All'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,le parole "degli enti pubblici" sono sostituite dalla parola "dei". 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, daemanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presentedecreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presentearticolo. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alleoperazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio2017. Art. 2 (Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA) 1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo e' sostituitodal seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa aibeni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cuil'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con ladichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione e'sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita deldiritto medesimo." 2. All'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: ", ovvero" a"imposta." sono sostituite dalle seguenti: "nella quale e' esercitatoil diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro iltermine di presentazione della dichiarazione annuale relativaall'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimoanno." Art. 3 (Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni) 1. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo sono soppresse le parole: "di cui all'articolo3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602" e le parole "15.000 euro annui" sono sostituite con le parole"5.000 euro annui"; b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Nei casi diutilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presentecomma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto diconformita' o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulledichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi diutilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 deicrediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformita' osottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, conl'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare deicrediti utilizzati in violazione delle modalita' di cui al primoperiodo e dei relativi interessi, nonche' all'irrogazione dellesanzioni." 2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1°luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 7: 1. al primo periodo, le parole: "15.000 euro annui" sono sostituitecon le parole: "5.000 euro annui"; 2. dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: "Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui alpresente comma in violazione dell'obbligo di previa apposizione delvisto di conformita' o della sottoscrizione di cui al primo periodosulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casidi utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 deicrediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformita' osottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, conl'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre2004, n. 311 l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei creditiutilizzati in violazione delle modalita' di cui al primo periodo edei relativi interessi, nonche' all'irrogazione delle sanzioni." b) al numero 7-bis le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalleseguenti "5.000 euro". 3. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, le parole: "per importi superiori a 5.000 euro annui," sonosostituite dalle seguenti: "ovvero dei crediti relativi alle impostesui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte,alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'impostaregionale sulle attivita' produttive e dei crediti d'imposta daindicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi". 4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente "Per il pagamento dellesomme dovute, di cui al periodo precedente, non e' possibileavvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni".
*****OMISSIS*****
Art. 7 (Rideterminazione della base Ace) 1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 2 e 5 le parole "dell'esercizio in corso al 31 dicembre2010" sono sostituite dalle seguenti: "del quinto esercizioprecedente"; b) al comma 6-bis le parole "all'esercizio in corso al 31 dicembre2010" sono sostituite dalle seguenti: "al quinto esercizioprecedente". 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periododi imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre2016. 3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma552 e' sostituito dal seguente: "552. Per i soggetti di cuiall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,come sostituito dalla lettera e) del comma 550 del presente articolo: a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla datadel 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio,anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e ilpatrimonio netto al 31 dicembre 2010; b) a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corsoalla data del 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31dicembre 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche ladifferenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e ilpatrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d'impostaprecedente a quello per il quale si applica detto articolo 1.". 4. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta suiredditi delle societa' relativo al periodo d'imposta successivo aquello in corso al 31 dicembre 2016 e' effettuata considerando qualeimposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinataapplicando le disposizioni di cui al comma 1.
*****OMISSIS*****
Art. 9 (Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise) 1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole "e' incrementata di tre puntipercentuali dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "e'incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e diulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e diun ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020"; b) alla lettera b), le parole "e di ulteriori 0,9 punti percentualidal 1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota e'ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020rispetto all'anno precedente ed e' fissata al 25 per cento adecorrere dal 1° gennaio 2021"; c) alla lettera c), le parole "2018", ovunque ricorrano, sonosostituite dalle seguenti: "2019".
CAPO II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Art. 10 (Reclamo e mediazione) 1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31dicembre 1992, n. 546, le parole: "ventimila euro" sono sostituitedalle seguenti: "cinquantamila euro". 2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli attiimpugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. 3. All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, dopo la parola: "ente", sono inserite le seguenti: "edell'agente della riscossione". Art. 11 (Definizione agevolata delle controversie tributarie) 1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cuie' parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado delgiudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio,possono essere definite, a domanda del soggetto che ha propostol'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha lalegittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'attoimpugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado edegli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notificadell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessidi mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessidi mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizionee' dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. Incaso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegateai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcunimporto qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definitoanche con modalita' diverse dalla presente definizione. 3. Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio inprimo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e perle quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. 4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anchesolo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2,paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom delConsiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio,del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossaall'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensidell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13luglio 2015. 5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizionipreviste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non e' ammessoil pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro.Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi delpresente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per centodel totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e ilcontribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) per il2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta percento delle somme dovute, e' fissata al 30 novembre; b) per il 2018,la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti percento delle somme dovute, e' fissata al 30 giugno. Per ciascunacontroversia autonoma e' effettuato un separato versamento. Ilcontribuente che abbia manifestato la volonta' di avvalersi delladefinizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessadisposizione, puo' usufruire della definizione agevolata dellecontroversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predettoarticolo 6. . La definizione si perfeziona con il pagamento degliimporti dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata.Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfezionacon la sola presentazione della domanda. 6. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonomae' presentata una distinta domanda di definizione esente dall'impostadi bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa aciascun atto impugnato. 7. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo siscomputano quelli gia' versati per effetto delle disposizioni vigentiin materia di riscossione in pendenza di giudizio nonche' quellidovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 deldecreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. La definizione non da' comunqueluogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedentirispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti delladefinizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventualipronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entratain vigore del presente articolo. 8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che ilcontribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando divolersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In talcaso il processo e' sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro taledata il contribuente avra' depositato copia della domanda didefinizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata,il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. 9. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi itermini di impugnazione, anche incidentale, delle pronuncegiurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entratain vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017. 10. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31luglio 2018 con le modalita' previste per la notificazione degli attiprocessuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dinanziall'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso incui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del termineper impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo' essere impugnataunitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dallanotifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza diistanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dallaparte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronunciagiurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti nondefinibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese delprocesso estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 11. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favoredegli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia piu'pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma7. 12. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'agenzia delleentrate sono stabilite le modalita' di attuazione del presentearticolo. 13. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entratederivanti dall'attuazione del presente articolo non dovesserorealizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso direalizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entratepreviste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente acompensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti dicui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016n, 232, nonche', per l'eventuale eccedenza, al reintegro ancheparziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi dispesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporrecon appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministrodell'economia e delle finanze.
*****OMISSIS*****
Art. 58 (Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa:disciplina del trattamento delle riserve imposta sul reddito di impresa presenti al momento della fuoriuscita dal regime) 1. All'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditiapprovato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre1986, n. 917, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "6-bis Incaso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo anche aseguito di cessazione dell'attivita', le somme prelevate a caricodelle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazionedelle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stessesono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formareil reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o deisoci; ai medesimi soggetti e' riconosciuto un credito d'imposta inmisura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo." Art. 59 (Transfer pricing) 1. All'articolo 110, del testo unico delle imposte sui redditiapprovato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa'non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente oindirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sonocontrollate dalla stessa societa' che controlla l'impresa, sonodeterminati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebberostati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni dilibera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva unaumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se nederiva una diminuzione del reddito, secondo le modalita' e allecondizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministrodell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla basedelle migliori pratiche internazionali, le linee guida perl'applicazione del presente comma.". 2. Dopo l'articolo 31-ter del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600 e' inserito il seguente: "Articolo 31-quater: 1. La rettifica in diminuzione del reddito dicui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico delleimposte sui redditi approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo' essere riconosciuta: a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorita' competentidegli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previstedalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni suiredditi o dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990; b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attivita'di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagliStati partecipanti; c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsisecondo le modalita' e i termini previsti con provvedimento delDirettore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica inaumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenzaeffettuata da uno Stato con il quale e' in vigore una convenzione perevitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguatoscambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' peril contribuente di richiedere l'attivazione delle procedureamichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.".
*****OMISSIS*****
FINE TESTO